Art. 71 · Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
Titolo SESTO

Art. 71

Abrogato114 / 172

Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-71