Art. 70 sexies
Abrogato151 / 172Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA
In vigore dal 1 gen 2027
1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all' del presente decreto, ovvero compensata a norma dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-70-sexies