Titolo QUARTO
Art. 54-bis.1
108 / 172Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse
In vigore dal 1 gen 2027
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141.
3. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la sanzione è ridotta a un terzo.
4. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l', comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-54-bis-1