Titolo QUARTO
Art. 53
Abrogato87 / 172Presunzioni di cessione e di acquisto
In vigore dal 1 gen 2027
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che
non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali,
dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, nè
presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o
distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.
Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla
iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro:
le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono
essere stati indicati a norma dell' o del primo comma
dell'. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito
registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il
passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La
consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare
dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice
civile o da apposito registro tenuto in conformità all' del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a
norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro.
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se
il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel
primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un
rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-53