Art. 40 quater · Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

Art. 40 quater

Abrogato160 / 172

Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

In vigore dal 1 gen 2027
1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell', in conformità e nei termini stabiliti dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di cui al primo periodo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalità tecniche di trasmissione. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformità all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-40-quater