Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Programmazione economica;
Sociologia economica;
Finanziamenti di aziende;
Istituzioni di statistica economica;
Economia della cooperazione;
Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali.
Art. 37, relativo agli esami di laurea in economia e commercio, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su argomento scelto dallo studente e di una tesi orale in materia diversa da quella della dissertazione scritta".
Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Reumatologia;
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Ematologia;
Immunologia clinica;
Medicina dello sport;
Biologia molecolare;
Neuroradiologia;
Chirurgia maxillo-facciale;
Chirurgia sperimentale;
Fisiopatologia chirurgica;
Chirurgia toracica;
Medicina del traffico;
Tossicologia forense.
Nello stesso elenco gli insegnamenti di "Scienza dell'alimentazione" e di "Tisiologia" mutano denominazione rispettivamente in "Scienza dell'alimentazione e della dietetica" e in "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 38. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-24;828#art-1