Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, ed in particolare l', con la quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 all'anno accademico 1970-1971, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo, riservati, in parte, alle facoltà richiedenti concorsi per discipline impartite per incarico da almeno nove anni; Considerato che, a norma del citato , commi quarto e quinto, i posti di professore di ruolo riservati alle predette facoltà, qualora non siano stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il normale incremento degli organici, su richiesta delle facoltà interessate, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale è stato attribuito, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova per l'insegnamento di diritto internazionale, impartito continuativamente per incarico da oltre nove anni, ai sensi e per gli effetti di cui agli della citata legge n. 62; Considerato che il posto anzidetto assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova è rimasto inutilizzato, in quanto i vincitori del relativo concorso sono stati nominati presso altre sedi; Vista la deliberazione adottata dalla facoltà di economia e commercio, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione dell'Università di Genova, rispettivamente, nelle adunanze del 6 luglio, 14 luglio e 21 luglio 1972, intesa ad ottenere che il posto in questione resti assegnato alla facoltà anzidetta per le esigenze di un insegnamento giuridico; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova per l'insegnamento di diritto internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è destinato alla facoltà stessa per il normale incremento dell'organico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 114. - CARUSO
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