Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 feb 1973
È istituito in Rio de Janeiro (Brasile) un consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati di Guanabara, Espirito Santo e di Rio de Janeiro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-17;948#art-2