Art. 5
Capo IV

Art. 5

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In vigore dal 9 feb 2008
Il foglio matricolare costituisce l'unico documento di cui è consentito il rilascio. Per i singoli interessati la copia del foglio matricolare viene rilasciata, su richiesta degli stessi, di massima una volta soltanto, convalidata dall'ufficiale responsabile, dopo l'ultimo collocamento in congedo illimitato o assoluto, senza la riproduzione della parte relativa alle punizioni ed alla documentazione caratteristica. La parte relativa alle punizioni ed alla documentazione caratteristica viene rilasciata a specifica richiesta dell'interessato. Copia del foglio matricolare potrà essere rilasciata anche ai militari in servizio, qualora ne abbiano interesse con le stesse modalità di cui sopra.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-11;795#art-5