Capo II
Art. 2
2 / 10In vigore dal 9 feb 2008
La sostituzione dei vecchi modelli verrà attuata gradualmente e sarà portata a termine entro e non oltre la data dell'11 ottobre 1982.
L'innovazione interesserà esclusivamente i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio alla data di approvazione della presente normativa.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-11;795#art-2