Art. 10
Capo V

Art. 10

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In vigore dal 9 feb 2008
Per quanto altro concerne lo svolgimento del servizio matricolare rimangono in vigore le norme di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1941, citato nelle premesse, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 7. - CARUSO

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-11;795#art-10