Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 29 set 1973
Per le modalità di espletamento dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel relativo regolamento di esecuzione e nelle successive modifiche del citato statuto degli impiegati civili dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 94. - VALENTINI
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