Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 giu 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relative al personale non insegnante sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
TABELLA 2
ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3
ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 4
ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA ORDINARIA
DEI DIRETTORI DI RAGIONERIA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 5
ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE DI RAGIONERIA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 6
ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 7
ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 8
ORGANICO DEL PERSONALE DI BIBLIOTECA
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 9 - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-02;1157#art-1