Art. 25
25 / 30In vigore dal 14 ott 1973
I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato della vigilanza generale del convitto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1273#art-25