Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 14 ott 1973
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali si applicano ai convitti istituiti presso gli istituti professionali, le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. La spesa relativa all'attuazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1972 LEONE SCALFARO - RUMOR - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 131. - VALENTINI
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