Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 14 ott 1973
Il contributo annuo dello Stato a favore degli istituti citati all', previsto dall'art. 22 di ciascun decreto del Presidente della Repubblica istitutivo, deve intendersi aumentato dell'importo indicato nell'allegata tabella, di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1270#art-10