Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 14 ott 1973
Il preside dell'istituto è anche il capo del convitto. Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica. Ad uno di essi è affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori. Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1264#art-24