Art. 1

Art. 1

1 / 30
In vigore dal 14 ott 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; Considerato che dal 1 ottobre 1970 è stato avviato il funzionamento in Pesaro di un istituto professionale alberghiero di Stato; Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 1 ottobre 1970; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1970 è istituita in Pesaro una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1263#art-1