Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera. Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per: addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale); addetto ai servizi di sala e bar (biennale); n. 2 sezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1262#art-2