Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per: congegnatore meccanico (triennale) n. 2 sezioni; 2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per: elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale) n. 1 sezione. 3. Scuola professionale per l'industria chimica con sezione per: operatore chimico (triennale) n. 2 sezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1211#art-2