Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvate le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Anatomia e istologia patologica" in "Chirurgia".
Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica
Art. 125. - Alla facoltà di medicina e chirurgia della Università di Trieste è annessa una scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica che conferisce il diploma di specialista in anatomia ed istologia patologica.
Possono essere ammessi alla scuola cinque laureati in medicina e chirurgia per ogni anno di corso: l'ammissione sarà preceduta da un colloquio con il direttore della scuola per accertare le attitudini ed il possesso delle nozioni di base atte a seguire i corsi.
La durata della scuola è di tre anni.
Eventuali abbreviazioni di corsi potranno essere accordate dalla facoltà di medicina e chirurgia previo parere favorevole del consiglio della scuola.
La frequenza è obbligatoria.
Art. 126. - Sono impartiti i seguenti insegnamenti, così distribuiti per ciascun anno di corso:
1° Anno:
Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica (I);
Tecnica istologica ed istochimica (I).
2° Anno:
Anatomia patologica sistematica (II);
Tecnica istologica ed istochimica (II);
Diagnostica isto-patologica (I);
Elementi di microscopia elettronica.
3° Anno:
Diagnostica isto-patologica (II);
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.
Ad integrazione dei corsi ci sarà la possibilità di aggiungere altre materie complementari, seminari, cicli di conferenza.
La scuola si riserva di adeguarsi a quanto convenuto dagli Organismi Europei in tema di scuole di specializzazione mediche.
La scuola ha sede nell'istituto di anatomia ed istologia patologica. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato nel predetto istituto per l'intera durata degli studi.
Scuola di specializzazione in chirurgia
Art. 127. - Alla facoltà di medicina e chirurgia della Università di Trieste è annessa una scuola di specializzazione in chirurgia che conferisce il diploma di specialista in chirurgia.
La scuola ha sede nella clinica chirurgica dell'università.
Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono 5.
Le materie del corso sono le seguenti:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica;
20) Semeiotica strumentale ed endoscopica;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.
Le materie sopraelencate sono così distribuite:
1° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.
2° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia ed istologia patologica.
3° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia ed istologia patologica.
4° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.
5° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.
Art. 128. - Il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione è di quindici per i 5 anni di corso.
La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.
Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza.
Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria.
Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.
La frequenza delle sale operatorie inizierà fin dal 1° anno di corso e, dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.
Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici qualora esistano quali reparti indipendenti.
Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 75. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;733#art-1