Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Nell'art. 169, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, sono inseriti i seguenti comma:
1) L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.
Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:
a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;
b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'università;
c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;
d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità;
e) eventuali pubblicazioni;
L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.
2) Per nessun motivo il corso di 4 anni può essere abbreviato.
Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso.
3) Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.
4) Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.
Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.
5) Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dal direttore della scuola.
6) Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributi personali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 68. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;726#art-1