Accordo›Parte II
Art. IX
30 / 33In vigore dal 25 dic 1973
Articolo IX
1) Le competenti autorità dei due Paesi favoriranno la realizzazione di film di coproduzione di particolare valore internazionale fra l'Italia e l'Austria ed i Paesi con i quali l'una e l'altra hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione.
Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso.
2) Per tale genere di coproduzione la partecipazione finanziaria dei produttori di ciascun Paese deve essere almeno del 20%, rispetto all'intero costo del film.
3) Un coproduttore minoritario che partecipa soltanto col 20% del costo alla produzione, può venire, di volta in volta, esentato dall'obbligo di un apporto tecnico ed artistico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-ix