Art. 6
AccordoParte III

Art. 6

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In vigore dal 25 dic 1973
1. Le autorità dei due Paesi favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di particolare impegno artistico o spettacolare o finanziario tra produttori delle due Parti contraenti e di Paesi, con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso. 2. La commissione mista, di cui all', può fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale. 3. Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione sia del 20% del costo, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-6