Accordo
Art. 17
2 / 33In vigore dal 25 dic 1973
Durante il periodo di validità del presente accordo una commissione mista sarà convocata annualmente ed alternativamente in Italia e in Jugoslavia.
La delegazione italiana è presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.
La delegazione jugoslava è presieduta da un rappresentante del Consiglio federale per l'istruzione e la cultura.
Essi sono assistiti da funzionari e da esperti.
Nel caso di motivata domanda di una delle Parti contraenti per una riunione straordinaria, la commissione mista si riunirà possibilmente entro trenta giorni dalla domanda stessa.
La commissione si riunirà per esaminare l'applicazione pratica del presente accordo, e particolarmente quanto stabilito al precedente , per eliminare le eventuali difficoltà e per studiarne le modifiche ed i possibili miglioramenti, nonché per proporre le modalità del suo rinnovo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-17