Art. 14
AccordoParte III

Art. 14

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In vigore dal 25 dic 1973
1. Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno, alternativamente in Italia ed in Brasile. La delegazione italiana è presieduta da un rappresentante del Ministero del Turismo e dello spettacolo. La delegazione brasiliana è presieduta da un rappresentante dell'Istituto nazionale del cinema. Essi sono assistiti da funzionari e da esperti. 2. La commissione mista oltre a quanto stabilito nei precedenti ha il compito di esaminare e di risolvere le difficoltà di applicazione del presente accordo, di studiare le modifiche e i miglioramenti possibili nonché proporre le modalità del suo rinnovo. 3. Ogni Parte contraente, per importanti ragioni, ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista. In caso di modifiche della legislazione cinematografica di uno dei due Paesi, tale sessione può essere convocata nel termine di un mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-14