Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente l'ordinamento dell'esercizio dello Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private; Visto il regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, concernente modificazioni alle leggi riguardanti le ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: . È trasferito dal compartimento delle ferrovie dello Stato di Bologna a quello di Verona il tratto di linea ferroviaria "P.M. Golosine-Verona Cà di David (inclusa)".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-12;776#art-1