Art. 1
1 / 2In vigore dal 2 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente l'ordinamento dell'esercizio dello Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Visto il regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, concernente modificazioni alle leggi riguardanti le ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
.
È trasferito dal compartimento delle ferrovie dello Stato di Bologna a quello di Verona il tratto di linea ferroviaria "P.M.
Golosine-Verona Cà di David (inclusa)".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-12;776#art-1