Art. 96
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo IX

Art. 96

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In vigore dal 5 dic 1972
Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-96