Art. 94
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo IX

Art. 94

98 / 119
In vigore dal 23 giu 2026
Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario. L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente. Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Note all'articolo

  • La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-94