Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo IX
Art. 91
95 / 119In vigore dal 23 giu 2026
I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all' del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.
La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.
Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio; con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Al Presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-91