Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo VI
Art. 86
89 / 119In vigore dal 5 dic 1972
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.
Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-86