Art. 82
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo VI

Art. 82

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In vigore dal 1 gen 2010
1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-82