Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo III
Art. 8
19 / 119In vigore dal 23 giu 2026
Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall', nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale.
29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;
29-ter) commercio.
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-8