Art. 42
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo II

Art. 42

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In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-42