Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo I
Art. 2
2 / 119In vigore dal 5 dic 1972
Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico ai quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-2