Art. 111
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo XII

Art. 111

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In vigore dal 23 giu 2026
In relazione al trasferimento di competenza dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Note all'articolo

  • La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-111