Art. 101
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo XI

Art. 101

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In vigore dal 5 dic 1972
Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-101