Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo XI
Art. 101
105 / 119In vigore dal 5 dic 1972
Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-101