Art. 10
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeCapo III

Art. 10

21 / 119
In vigore dal 16 feb 2001
Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-10