Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 ott 1972
Per i circuiti extraurbani nazionali eventualmente necessari per la realizzazione delle derivazioni esterne, collegamenti a centrali interurbane o speciali, collegamenti diretti in genere; si applicano - in relazione alla distanza tariffaria tra i punti estremi - i canoni annui seguenti: Circuiti settoriali................. L. 600.000 Circuiti interurbani: sino a 15 km.................... " 990.000 da oltre 15 fino a 30 km.............. " 1.980.000 da oltre 30 fino a 60 km.............. " 3.465.000 da oltre 60 fino a 120 km............. " 4.950.000 da oltre 120 fino a 240 km............. " 6.435.000 oltre 240 km.................... " 7.920.000
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-7