Art. 15
15 / 15In vigore dal 1 ott 1972
Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1 ottobre 1972 ad eccezione delle norme degli (secondo comma), 2 e 4, le quali entreranno in vigore al momento dell'avvenuta modifica agli impianti e comunque non oltre il termine ultimo del 1 agosto 1973.
Per la materia regolata dai summenzionati , avranno vigore, fino alla avvenuta modifica agli impianti, le norme transitorie seguenti:
a) la tariffa ordinaria di ciascuna comunicazione settoriale ed interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero degli impulsi indicato nella tabella seguente (valore di ciascun impulso L. 25):
Numero Ritmo
di impulsi degli impulsi alla risposta durante la
dell'utente comunicazione chiamato (secondi)
Comunicazioni settoriali...... 1 120
Comunicazioni distrettuali..... 1 32
Comunicazioni interurbane:
sino a 30 km........... 1 32
da oltre 30 fino a 60 km..... 1 17,5
da oltre 60 fino a 130 km..... 1 12
da oltre 130 fino a 250 km.... 1 9
oltre 250 km........... 1 8
b) le tariffe ridotte relative alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 0 alle 8 e dalle ore 20,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi, sono così fissate (valore dell'impulso L. 25):
Numero Ritmo
di impulsi degli impulsi alla risposta durante la
dell'utente comunicazione chiamato (secondi)
Distrettuali............ 1 64
Interdistrettuali:
sino a 30 km........... 1 64
da oltre 30 fino a 60 km..... 1 35
da oltre 60 fino a 130 km..... 1 24
da oltre 130 fino a 250 km.... 1 18
oltre 250 km........... 1 16
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - GIOIA - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 50. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-15