Art. 2
2 / 2In vigore dal 11 nov 1972
Dopo l'art. 86-bis del regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico
Art. 86-ter
Gli strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico possono essere realizzati oltre che con le modalità indicate negli articoli precedenti, anche sulla base di altri principi, utilizzanti leggi di proporzionalità tra il valore della massa dei carichi pesanti ed i corrispondenti valori di altre grandezze fisiche.
Art. 86-quater
Si definisce "ad equilibrio automatico" uno strumento per pesare nel quale l'equilibrio, e con esso la indicazione del valore del carico, viene raggiunto senza l'intervento dell'operatore, limitandosi l'azione di questo ultimo, alle sole operazioni accessorie di collocamento e di rimozione del carico stesso dall'apposito organo di sostegno.
Si definisce "a funzionamento automatico" uno strumento per pesare che effettua, senza l'intervento dell'operatore, tutte le operazioni di cui al precedente comma, mediante un processo automatico che lo caratterizza.
Art. 86-quinquies
I principi di funzionamento di cui al precedente art. 86-ter possono trovare applicazione sia per equilibrare l'azione del carico, sia per rilevarne il valore, traducendolo nei corrispondenti valori di altre grandezze, e sia per la successiva elaborazione dei valori stessi e la trasmissione dei risultati all'organo indicatore".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - FERRI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 125. - CARUSO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-22;622#art-2