Art. 66 · Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975
Titolo III

Art. 66

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Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975

In vigore dal 12 dic 1972
Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti, rispettivamente, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall' del presente decreto. Per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337, salvo quanto previsto al successivo comma. Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente superiore è conferita, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-66