Art. 54 · Promozione a direttore aggiunto di divisione
Titolo II

Art. 54

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Promozione a direttore aggiunto di divisione

In vigore dal 12 dic 1972
I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianità senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica. I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-54