Sez. VII
Art. 46
48 / 76Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
In vigore dal 12 dic 1972
Per la nomina a dirigente superiore per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allo , comma secondo, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, intendendosi sostituiti ai funzionari della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato i funzionari del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.
In via transitoria al concorso sono anche ammessi gli impiegati della citata carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano qualifica con parametro non inferiore a 387.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-46