Sez. III
Art. 37
39 / 76Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari
In vigore dal 12 dic 1972
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla è, altresì, innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-37