Art. 11 · Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca
Titolo I

Art. 11

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Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca

In vigore dal 22 nov 1998
I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano l'organizzazione dell'Amministrazione, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonché questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione. I dirigenti predetti, inoltre, elaborano progetti per attuare le direttive del Ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dalla Amministrazione; coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'Amministrazione e predispongono gli elementi per il parere dell'Amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono al contenzioso. I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri ministeriali applicati alle direzioni generali ed ai servizi centrali attendono ai loro compiti in conformità delle direttive del rispettivo direttore generale o capo del servizio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-11