Art. 4 · Trattamento economico dell'ultimo mese di servizio

Art. 4

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Trattamento economico dell'ultimo mese di servizio

In vigore dal 31 ago 1972
In caso di decesso di dipendente statale in attività di servizio è corrisposta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli, con le modalità di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, l'intera mensilità del trattamento economico spettante alla data di morte. Nel caso previsto dal precedente comma la decorrenza della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;423#art-4