Art. 3 · Attribuzione a determinate categorie di personale coniugato delle maggiori misure delle indennità per servizi speciali

Art. 3

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Attribuzione a determinate categorie di personale coniugato delle maggiori misure delle indennità per servizi speciali

In vigore dal 31 ago 1972
La maggiorazione per il personale coniugato delle indennità mensili per servizi speciali previste dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, è attribuita direttamente dagli uffici centrali e periferici che ordinano il pagamento degli assegni di attività, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tale attribuzione le direzioni provinciali del Tesoro, per il personale da esse amministrato, danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale ed agli organi di controllo. Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell' del presente decreto.
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