Art. 2 · Aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli

Art. 2

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Aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli

In vigore dal 31 ago 1972
Gli aumenti anticipati di stipendio, paga o retribuzione per la nascita di figli, spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono attribuiti dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni le direzioni provinciali del Tesoro, gli uffici amministrativi periferici ed i funzionari delegati sono tenuti a dare comunicazione periodica alle amministrazioni interessate ed agli organi di controllo. La documentazione occorrente per il conseguimento del beneficio previsto dal precedente comma del presente articolo è esente da imposta di bollo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;423#art-2