Art. 1
1 / 2In vigore dal 11 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859, riguardante l'adeguamento periodico delle pensioni del fondo di previdenza per il personale di volo;
Vista la nota del 1 febbraio 1972, n. 2927, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) ha subito nell'anno 1971 una variazione in aumento, rispetto all'anno 1965, del 19,6 per cento;
Ritenuto che, per effetto del suddetto aumento, si sono verificate le condizioni previste dall'art. 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859 per far luogo, con decorrenza dal 1 gennaio 1972, alla variazione della misura delle pensioni, così come dispone lo stesso articolo;
Vista la successiva nota dell'11 aprile 1972, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha precisato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ha subito, nell'anno 1971, una variazione in aumento del 17,2 per cento, rispetto all'anno 1966, del 14,9 per cento, rispetto all'anno 1967, del 13,4 per cento, rispetto all'anno 1968, del 10,3 per cento, rispetto all'anno 1969, del 5,0 per cento, rispetto all'anno 1970;
Considerato che, secondo la relazione predisposta dal servizio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'onere derivante dalla rivalutazione delle pensioni in questione - valutato in lire 796,114 milioni - potrà essere fronteggiato con l'avanzo patrimoniale del fondo, il quale ammonta, al 31 dicembre 1971, a lire 5.410 milioni;
Sentito il parere del comitato di vigilanza di cui allo art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;
Decreta:
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Con effetto dal 1 gennaio 1972, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del fondo di previdenza per il personale di volo, in atto al 31 dicembre 1971, è aumentato:
a) del 19,6 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 agosto 1965 e il 30 giugno 1966;
b) del 17,2 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1966 e il 30 giugno 1967;
c) del 14,9 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1967 e il 30 giugno 1968;
d) del 13,4 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1968 e il 30 giugno 1969;
e) del 10,3 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1969 e il 30 giugno 1970;
f) del 5,0 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1970 e il 30 giugno 1971.
Ai fini della determinazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilità, si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse derivano.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-23;621#art-1